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NORME
UIAA:
REGOLAMENTI GENERALI PER IL MARCHIO UIAA
Indice
I. Registrazione
II. Commissione di sicurezza
III. Il Consiglio di approvazione
IV. Marchio UIAA
V. Varie
I.REGISTRAZIONE
A1 REGISTRAZIONE DEL MARCHIO
UIAA
A1.1 Il Marchio UIAA è stato registrato in Svizzera
con il numero 207315 il 2 settembre 1964 alle ore 20 per i
seguenti prodotti: materiali di sicurezza per alpinismo (per
es. corde, moschettoni, piccozze, imbracature, caschi, chiodi,
ramponi) e pubblicazioni. E' stato rinnovato per un periodo
di 10 anni il 3 febbraio 1975 e di nuovo il 2 marzo 1985 per
un periodo di 20 anni a partire dal 2 settembre 1984.
A1.2 Il Marchio UIAA è stato registrato internazionalmente
il 12 maggio 1965 per 10 anni con il numero 297416. E' stato
rinnovato per un periodo di 10 anni il 3 febbraio 1975 e successivamente
per un periodo di 20 anni il 12 maggio 1985.
A1.3 Il disegno del Simbolo UIAA è riportato in
Figura
A1 .
II. COMMISSIONE DI SICUREZZA
A2 COSTITUZIONE E POTERI
A2.1 Costituzione - E’ descritta nell'articolo 14 dello
"Statuto della UIAA" datato 17 ottobre 1984 (vedere
allegato III).
A2.2 Poteri - sono descritti nelle "Norme delle Commissioni
Capitolo B, datate dicembre 1984 (vedere allegato III).
A2.3 Funzionamento - è descritto nelle "Norme
delle Commissioni", Capitolo B, datate dicembre 1984
(vedere allegato III).
A2.4 Contestazioni
A2.4.1 Qualsiasi contestazione derivante dall'interpretazione
dei regolamenti e delle norme UIAA deve essere segnalata al
Presidente della Commissione per la Sicurezza.
A2.4.2 Se necessario, il delegato nazionale deve fornire al
Presidente una copia di ogni rapporto sulle prove eseguite.
A2.4.3 Il Presidente, dopo aver consultato i direttori tecnici:
a) prende la (le) decisione(i) necessaria(e); b) se necessario,
fa in modo che la Commissione per la Sicurezza migliori il
testo in questione.
A2.4.4 La Commissione per la Sicurezza, in seduta plenaria,
e l'organo d'appello contro qualsiasi decisione presa secondo
il punto A2.4.3. La sua decisione è inappellabile.
A3 RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI
A3.1 Ogni Associazione Nazionale propone il (i) suo (suoi)
rappresentante(i) nella Commissione per la Sicurezza. Uno
di questi diverrà il rappresentante nella Commissione
di Approvazione per il proprio Paese. Egli ha così
il titolo di Delegato Nazionale. La relativa proposta va indirizzata
alla Commissione per la Sicurezza.
A3.2 I rappresentanti dovranno partecipare regolarmente alle
riunioni della Commissione per la Sicurezza. Se un Delegato
non potrà essere presente ad una riunione, dovrà
inviare le sue scuse.
A4 RUOLO DEI COSTRUTTORI
A4.1 L'UIAA considera i costruttori come soci commerciali
che formano una comunità d'interesse con la Commissione
per la Sicurezza. I costruttori possono divenire membri della
Commissione per la Sicurezza alle seguenti condizioni.
A4.2 Un costruttore diventa automaticamente membro della Commissione
quando ottiene un Marchio (altri costruttori possono essere
osservatori)
A4.3 COSTO DELL'ASSOCIAZIONE PER I
COSTRUTTORI
A4.3.1 Ogni costruttore membro della Commissione per la Sicurezza
deve pagare una quota annuale secondo il numero di Marchi
(ed estensioni) di cui dispone.
A4.3.2 La quota è fissata come segue, secondo
il numero di Marchi: 1 - 2 : 100 Franchi Svizzeri 3 - 5 :
200 " " 6 - 10 : 400 " " 11 - 20 : 600
" " 21 - 30 : 800 " " 31 - 40 : 1000 "
" più di 40 : 1200 " " Queste quote
non comprendono le eventuali tasse nazionali.
A4.3.3 Il numero dei Marchi di cui al punto A4.3.2 è
il numero di Marchi disponibili al 31 dicembre. La quota deve
essere Pagata all'Associazione Nazionale entro il 31 marzo
dell'anno successivo.
A4.3.4 Il delegato nazionale può revocare un Marchio
quando il costruttore, dopo sollecitazione, non ha pagato
la quota dovuta.
A4.3.5 La quota sostituisce qualsiasi altro contributo che
per il passato fosse stato incassato dall'Associazione Nazionale
per il Marchio UIAA.
A4.3.6 L'ammontare della quota può essere ritoccato
ogni due anni secondo l'indice del costo della vita in Svizzera
(base 100 al 1 gennaio 1984) . L'ammontare ottenuto sarà
arrotondato ai cinque Franchi superiori.
A4.3.7 L'Associazione Nazionale deve versare all'UIAA, entro
il 30 giugno, una somma pari almeno al 33% della quota ricevuta.
Questo contributo serve esclusivamente per coprire le spese
della Commissione per la Sicurezza e il costi di amministrazione
relativi al Marchio UIAA.
A4.4 Diritto di voto dei costruttori
A4.4.1 I costruttori membri della Commissione godono di un
diritto di voto limitato in seno alla Commissione. Questo
diritto di voto vale soltanto per le norme e non per i regolamenti
generali riportati nel Capitolo A.
A4.4.2 Il diritto di voto soggiace alle seguenti regole: a)
un costruttore membro della Commissione ha diritto di voto
soltanto per i prodotti che lui stesso fabbrica; b) il diritto
di voto può essere esercitato solo personalmente, non
sono permessi voti per delega; c) in ogni caso i costruttori
membri della Commissione hanno a loro disposizione un totale
massimo di tre voti. La scelta dei costruttori che votano
è a loro discrezione, (nei limiti di quanto prescritto
al punto a).
A4.5 I costruttori membri della Commissione possono inviare
delegati all'Assemblea Generale dell'UIAA. Questi delegati
hanno il ruolo di osservatori.
III. IL CONSIGLIO DI APPROVAZIONE
A5 COMPOSIZIONE E POTERI
A5.1 Un Consiglio di Approvazione è¨ composto da:
a) il Presidente della Commissione per la Sicurezza UIAA,
che lo presiede; b) il Legale dell'UIAA; c) il Delegato Nazionale
del paese nel quale il prodotto è fabbricato.
A5.2 A tempo determinato, il Consiglio di Approvazione può
incaricare un esperto di svolgere un compito da esso stabilito.
A5.3 Il Consiglio di Approvazione può revocare un'autorizzazione
data in precedenza, se stabilisce che il prodotto presentato
sul mercato con il Marchio UIAA non corrisponde alle norme.
A5.4 Le decisioni del Consiglio di Approvazione devono essere
unanimi. La Commissione per la Sicurezza della UIAA la Commissione
d'Appello.
A5.5 Solo il Consiglio di Approvazione della UIAA ha il potere
di concedere un Marchio, di controllarne l'uso e di ritirarlo,
ad eccezione del caso citato al punto A4.3.4.
A5.6 Notizie che riguardino il Marchio possono essere pubblicate
soltanto previo accordo del Consiglio di Approvazione.
A6 PROCEDURE
A6.1 Il costruttore che voglia ottenere l'approvazione UIAA
per uno dei suoi prodotti deve conoscere le regole generali
e le norme riguardanti il prodotto. Il costruttore deve impegnarsi
a rispettarle.
A6.2 Il costruttore spedisce il prodotto da provare ad un
laboratorio approvato UIAA, allegando richiesta di prova.
A6.3 Il laboratorio approvato IUAA esegue la prova, compila
un rapporto di prova e lo spedisce al costruttore.
A6.4 Il costruttore richiede il Marchio UIAA al Delegato Nazionale
inviandogli il rapporto di prova ed un campione del prodotto.
A6.5 Il Delegato Nazionale chiede al legale della UIAA il
certificato del Marchio da rilasciare e, quando lo riceve,
lo spedisce al costruttore.
A6.6 Il Delegato Nazionale conserva i campioni spediti dal
costruttore e una copia del rapporto di prova.
A6.7 Il Bollettino UIAA pubblica un elenco dei Marchi rilasciati,
senza indicare i risultati delle prove ma con notizie sufficienti
per identificare il modello ed il costruttore.
IV. MARCHIO UIAA
A7 CERTIFICATO D'APPROVAZIONE
A7.1 L'UIAA concede un Certificato d'Approvazione all'attrezzatura
alpinistica conforme ai requisiti delle norme.
A7.2 Questo Certificato permette al costruttore di applicare
il Simbolo UIAA per indicare che il prodotto è conforme
ai requisiti di sicurezza. Ciò non significa che l'attrezzo
non si possa rompere.
A7.3 Il Certificato d'Approvazione viene redatto su un documento
speciale.
A7.4 Distribuzione del Certificato d'Approvazione: Originale
- al costruttore Copie - al Legale UIAA - al Delegato Nazionale
A7.5 Il testo del Certificato è il seguente: Certificato
Numero ........ La Commissione d'Approvazione dell'UIAA certifica
che l'attrezzo, le cui caratteristiche sono indicate qui di
seguito, è conforme alle norme di sicurezza stabilite
dall'UIAA per questo tipo di attrezzo............................
(tipo e modello di attrezzo) presentato da .................
(nome del costruttore) Questa concessione è sottoposta
ai regolamenti generali e specifici emessi dall'UIAA per questo
tipo di attrezzo. .............. (luogo), ..........................
(data) Il Presidente della Commissione per la Sicurezza: .............
Il Rappresentante del ................ (Associazione Nazionale)
Il Legale dell'UIAA ................
A7.6 Adesivo IUAA Questo adesivo viene usato per indicare
il rinnovo di un Marchio. Contiene le seguenti informazioni:
- simbolo IUAA; - data della prova di controllo (mese e anno);
- firma del Delegato nazionale; - una nota che avverte che
l'adesivo deve essere incollato dietro al Certificato del
Marchio originale. (Vedere punto A8.2.2 per la concessione
dell'Adesivo UIAA).
A8 REGOLE PER L'ASSEGNAZIONE, IL RINNOVO E IL RITIRO DEL MARCHIO
UIAA
A8.1 Assegnazione del Marchio
A8.1.1 Solo il costruttore può richiedere il Marchio
UIAA.
A8.1.2 Il costruttore presenta la sua richiesta al Delegato
Nazionale ed allega una copia del rapporto di prova positivo
emesso da un laboratorio riconosciuto. Il rapporto di prova
non deve avere una data antecedente di più di sei mesi.
A8.1.3 Il costruttore deve sostenere tutte le spese delle
prove.
A8.1.4 Un Consiglio di Approvazione può ordinare in
ogni momento una nuova prova, qualora avesse motivo di credere
che i requisiti delle norme non siano più rispettati.
A8.2 Rinnovo della concessione del Marchio.
A8.2.1 Il rinnovo del marchio richiederà la ripetizione
delle prove eseguite per la prima concessione, a meno che
le norme non specifichino altrimenti. I rinnovi avvengono
ogni due anni. La prova deve avvenire non più di tre
mesi prima o di tre mesi dopo la data di scadenza.
A8.2.2 Il costruttore invia il suo prodotto, prelevato dalla
produzione corrente, ad un laboratorio approvato IUAA.
A8.2.3 Il laboratorio approvato UIAA esegue la prova di controllo
e invia il rapporto al costruttore, che lo inoltra poi al
Delegato Nazionale.
A8.2.4 Quando la prova di controllo è positiva, il
Delegato Nazionale compila due adesivi UIAA (vedere A7.6).
Questi saranno applicati uno sul retro del certificato originale
in possesso del costruttore e l'altro sul retro della copia
in possesso del Delegato Nazionale.
A8.2.5 In caso di modifica delle norme, il costruttore potrà
continuare la produzione basandosi sulle vecchie norme per
un periodo di sei mesi dopo la pubblicazione delle nuove norme.
A8.3 Ritiro del Marchio
A8.3.1 Esistono tre casi in cui il Marchio può essere
ritirato: a) quando il prodotto non rispetta più i
requisiti delle norme (vedere A6.7); b) quando il Marchio
è scaduto e non è stato rinnovato entro tre
mesi dalla data di scadenza; c) quando il costruttore non
ha pagato la sua quota di socio commerciale (vedere A4.3.4).
A9 REGOLAMENTI PER L'USO DEL MARCHIO
UIAA
A9.1 Il Marchio UIAA può essere usato soltanto per
prodotti ai quali sia stato concesso il Marchio UIAA.
A9.2 Secondo il caso, il Simbolo UIAA viene apposto direttamente
sul prodotto o su un etichetta allegata, come specificato
nelle norme.
A9.3 I prodotti venduti con il Marchio UIAA devono portare
indicazioni che permettano di identificare il costruttore.
Queste indicazioni possono essere un Marchio di fabbrica o
un nome depositato.
A9.4 Il costruttore in possesso del Marchio non ha il diritto
di modificare la denominazione o il tipo di un prodotto contraddistinto
dal marchio UIAA senza prima avvertire il Consiglio di Approvazione.
A9.5 Il costruttore si impegna a fornire al Delegato nazionale
tutti i cataloghi che includano suoi prodotti contraddistinti
dal Marchio UIAA.
A9.6 Tutti i detentori del Marchio riceveranno gratuitamente,
tramite il Delegato Nazionale, copia del Bollettino UIAA e
di altre pubblicazioni ufficiali che riguardino il Marchio.
A9.7 Un costruttore può vendere prodotti con il Marchio
UIAA sotto un nuovo nome, ma deve chiedere un'estensione del
Marchio.
A9.8 L'estensione del Marchio deve essere richiesta dal Delegato
Nazionale del Paese in cui risiede il costruttore. Se l'estensione
di Marchio viene richiesta per un altro Paese, se deve inviare
una copia dell'estensione del Marchio al Delegato Nazionale
del Paese interessato.
A9.9 Il costruttore è responsabile del corretto uso
dell'estensione di Marchio e, in caso di cattivo uso, può
perdere il suo Marchio originale.
A9.10 Il costruttore che vuole rinunciare ad un Marchio UIAA
deve avvertire il Delegato Nazionale.
V. VARIE
Al0 LABORATORI APPROVATI UIAA
A10.1 Un laboratorio approvato deve essere adeguatamente attrezzato
per poter svolgere le prove in questione e deve possedere
un carattere ufficiale: Università, Esercito, Camera
di Commercio, ecc.
A10.2 Con il termine "ufficiale" si intende un riconoscimento
ufficiale o una buona reputazione di competenza e di indipendenza
commerciale.
A10.3 La Commissione per la Sicurezza approva o rifiuta un
laboratorio proposto dal Delegato nazionale. Prima di dare
l'approvazione, il Delegato Nazionale ha la possibilità
di visitare il laboratorio per effettuare un controllo. In
caso di rifiuto di un laboratorio, la Commissione per la Sicurezza
deve giustificare la sua decisione.
A10.4 L'elenco dei laboratori approvati UIAA è fornito
nell'allegato II e sarà tenuto aggiornato.
A11 PUBBLICAZIONI UFFICIALI
A11.1 I regolamenti e le norme, scritti in tre lingue (inglese,
francese e tedesco), sono emessi e aggiornati dalla Commissione
per la Sicurezza.
A11.2 La pubblicazione dei regolamenti e delle norme viene
effettuata dal Legale dell'UIAA. Su ogni edizione sarà
apposta la data di pubblicazione.
A11.3 Si considerano valide soltanto le pubblicazioni dell'UIAA.
A12 DEFINIZIONI
A12.l Il Simbolo UIAA è illustrato nella Figura A1
(allegato I).
A12.2 I Direttori Tecnici sono definiti nelle "Norme
delle Commissioni", Capitolo B, articoli 3.4 e 3.5 (allegato
III).
A12.3 Il Delegato Nazionale è definito al punto A3.1.
A12.4 I Consigli di Approvazione sono definiti nella sezione
III.
A12.5 Il Legale dell'UIAA è il membro del Comitato
UIAA responsabile delle questioni legali e del Marchio UIAA.
A12.6 Il Marchio UIAA è definito nella sezione IV.
A12.7 L'adesivo UIAA è definito nel punto A7.6.
A12.8 I laboratori approvati UIAA sono definiti nel punto
Al0 (allegato II).
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