NORME UIAA:
REGOLAMENTI GENERALI PER IL MARCHIO UIAA
Indice
I. Registrazione
II. Commissione di sicurezza
III. Il Consiglio di approvazione
IV. Marchio UIAA
V. Varie
I.REGISTRAZIONE
A1 REGISTRAZIONE DEL MARCHIO UIAA
A1.1 Il Marchio UIAA è stato registrato in Svizzera con il numero 207315 il 2 settembre 1964 alle ore 20 per i seguenti prodotti: materiali di sicurezza per alpinismo (per es. corde, moschettoni, piccozze, imbracature, caschi, chiodi, ramponi) e pubblicazioni. E' stato rinnovato per un periodo di 10 anni il 3 febbraio 1975 e di nuovo il 2 marzo 1985 per un periodo di 20 anni a partire dal 2 settembre 1984.
A1.2 Il Marchio UIAA è stato registrato internazionalmente il 12 maggio 1965 per 10 anni con il numero 297416. E' stato rinnovato per un periodo di 10 anni il 3 febbraio 1975 e successivamente per un periodo di 20 anni il 12 maggio 1985.
A1.3 Il disegno del Simbolo UIAA è riportato in Figura A1 .
II. COMMISSIONE DI SICUREZZA
A2 COSTITUZIONE E POTERI
A2.1 Costituzione - E’ descritta nell'articolo 14 dello "Statuto della UIAA" datato 17 ottobre 1984 (vedere allegato III).
A2.2 Poteri - sono descritti nelle "Norme delle Commissioni Capitolo B, datate dicembre 1984 (vedere allegato III).
A2.3 Funzionamento - è descritto nelle "Norme delle Commissioni", Capitolo B, datate dicembre 1984 (vedere allegato III).
A2.4 Contestazioni
A2.4.1 Qualsiasi contestazione derivante dall'interpretazione dei regolamenti e delle norme UIAA deve essere segnalata al Presidente della Commissione per la Sicurezza.
A2.4.2 Se necessario, il delegato nazionale deve fornire al Presidente una copia di ogni rapporto sulle prove eseguite.
A2.4.3 Il Presidente, dopo aver consultato i direttori tecnici: a) prende la (le) decisione(i) necessaria(e); b) se necessario, fa in modo che la Commissione per la Sicurezza migliori il testo in questione.
A2.4.4 La Commissione per la Sicurezza, in seduta plenaria, e l'organo d'appello contro qualsiasi decisione presa secondo il punto A2.4.3. La sua decisione è inappellabile.
A3 RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI
A3.1 Ogni Associazione Nazionale propone il (i) suo (suoi) rappresentante(i) nella Commissione per la Sicurezza. Uno di questi diverrà il rappresentante nella Commissione di Approvazione per il proprio Paese. Egli ha così il titolo di Delegato Nazionale. La relativa proposta va indirizzata alla Commissione per la Sicurezza.
A3.2 I rappresentanti dovranno partecipare regolarmente alle riunioni della Commissione per la Sicurezza. Se un Delegato non potrà essere presente ad una riunione, dovrà inviare le sue scuse.
A4 RUOLO DEI COSTRUTTORI
A4.1 L'UIAA considera i costruttori come soci commerciali che formano una comunità d'interesse con la Commissione per la Sicurezza. I costruttori possono divenire membri della Commissione per la Sicurezza alle seguenti condizioni.
A4.2 Un costruttore diventa automaticamente membro della Commissione quando ottiene un Marchio (altri costruttori possono essere osservatori)
A4.3 COSTO DELL'ASSOCIAZIONE PER I COSTRUTTORI
A4.3.1 Ogni costruttore membro della Commissione per la Sicurezza deve pagare una quota annuale secondo il numero di Marchi (ed estensioni) di cui dispone.
A4.3.2 La quota è fissata come segue, secondo il numero di Marchi: 1 - 2 : 100 Franchi Svizzeri 3 - 5 : 200 " " 6 - 10 : 400 " " 11 - 20 : 600 " " 21 - 30 : 800 " " 31 - 40 : 1000 " " più di 40 : 1200 " " Queste quote non comprendono le eventuali tasse nazionali.
A4.3.3 Il numero dei Marchi di cui al punto A4.3.2 è il numero di Marchi disponibili al 31 dicembre. La quota deve essere Pagata all'Associazione Nazionale entro il 31 marzo dell'anno successivo.
A4.3.4 Il delegato nazionale può revocare un Marchio quando il costruttore, dopo sollecitazione, non ha pagato la quota dovuta.
A4.3.5 La quota sostituisce qualsiasi altro contributo che per il passato fosse stato incassato dall'Associazione Nazionale per il Marchio UIAA.
A4.3.6 L'ammontare della quota può essere ritoccato ogni due anni secondo l'indice del costo della vita in Svizzera (base 100 al 1 gennaio 1984) . L'ammontare ottenuto sarà arrotondato ai cinque Franchi superiori.
A4.3.7 L'Associazione Nazionale deve versare all'UIAA, entro il 30 giugno, una somma pari almeno al 33% della quota ricevuta. Questo contributo serve esclusivamente per coprire le spese della Commissione per la Sicurezza e il costi di amministrazione relativi al Marchio UIAA.
A4.4 Diritto di voto dei costruttori
A4.4.1 I costruttori membri della Commissione godono di un diritto di voto limitato in seno alla Commissione. Questo diritto di voto vale soltanto per le norme e non per i regolamenti generali riportati nel Capitolo A.
A4.4.2 Il diritto di voto soggiace alle seguenti regole: a) un costruttore membro della Commissione ha diritto di voto soltanto per i prodotti che lui stesso fabbrica; b) il diritto di voto può essere esercitato solo personalmente, non sono permessi voti per delega; c) in ogni caso i costruttori membri della Commissione hanno a loro disposizione un totale massimo di tre voti. La scelta dei costruttori che votano è a loro discrezione, (nei limiti di quanto prescritto al punto a).
A4.5 I costruttori membri della Commissione possono inviare delegati all'Assemblea Generale dell'UIAA. Questi delegati hanno il ruolo di osservatori.
III. IL CONSIGLIO DI APPROVAZIONE
A5 COMPOSIZIONE E POTERI
A5.1 Un Consiglio di Approvazione è¨ composto da: a) il Presidente della Commissione per la Sicurezza UIAA, che lo presiede; b) il Legale dell'UIAA; c) il Delegato Nazionale del paese nel quale il prodotto è fabbricato.
A5.2 A tempo determinato, il Consiglio di Approvazione può incaricare un esperto di svolgere un compito da esso stabilito.
A5.3 Il Consiglio di Approvazione può revocare un'autorizzazione data in precedenza, se stabilisce che il prodotto presentato sul mercato con il Marchio UIAA non corrisponde alle norme.
A5.4 Le decisioni del Consiglio di Approvazione devono essere unanimi. La Commissione per la Sicurezza della UIAA la Commissione d'Appello.
A5.5 Solo il Consiglio di Approvazione della UIAA ha il potere di concedere un Marchio, di controllarne l'uso e di ritirarlo, ad eccezione del caso citato al punto A4.3.4.
A5.6 Notizie che riguardino il Marchio possono essere pubblicate soltanto previo accordo del Consiglio di Approvazione.
A6 PROCEDURE
A6.1 Il costruttore che voglia ottenere l'approvazione UIAA per uno dei suoi prodotti deve conoscere le regole generali e le norme riguardanti il prodotto. Il costruttore deve impegnarsi a rispettarle.
A6.2 Il costruttore spedisce il prodotto da provare ad un laboratorio approvato UIAA, allegando richiesta di prova.
A6.3 Il laboratorio approvato IUAA esegue la prova, compila un rapporto di prova e lo spedisce al costruttore.
A6.4 Il costruttore richiede il Marchio UIAA al Delegato Nazionale inviandogli il rapporto di prova ed un campione del prodotto.
A6.5 Il Delegato Nazionale chiede al legale della UIAA il certificato del Marchio da rilasciare e, quando lo riceve, lo spedisce al costruttore.
A6.6 Il Delegato Nazionale conserva i campioni spediti dal costruttore e una copia del rapporto di prova.
A6.7 Il Bollettino UIAA pubblica un elenco dei Marchi rilasciati, senza indicare i risultati delle prove ma con notizie sufficienti per identificare il modello ed il costruttore.
IV. MARCHIO UIAA
A7 CERTIFICATO D'APPROVAZIONE
A7.1 L'UIAA concede un Certificato d'Approvazione all'attrezzatura alpinistica conforme ai requisiti delle norme.
A7.2 Questo Certificato permette al costruttore di applicare il Simbolo UIAA per indicare che il prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza. Ciò non significa che l'attrezzo non si possa rompere.
A7.3 Il Certificato d'Approvazione viene redatto su un documento speciale.
A7.4 Distribuzione del Certificato d'Approvazione: Originale - al costruttore Copie - al Legale UIAA - al Delegato Nazionale
A7.5 Il testo del Certificato è il seguente: Certificato Numero ........ La Commissione d'Approvazione dell'UIAA certifica che l'attrezzo, le cui caratteristiche sono indicate qui di seguito, è conforme alle norme di sicurezza stabilite dall'UIAA per questo tipo di attrezzo............................ (tipo e modello di attrezzo) presentato da ................. (nome del costruttore) Questa concessione è sottoposta ai regolamenti generali e specifici emessi dall'UIAA per questo tipo di attrezzo. .............. (luogo), .......................... (data) Il Presidente della Commissione per la Sicurezza: ............. Il Rappresentante del ................ (Associazione Nazionale) Il Legale dell'UIAA ................
A7.6 Adesivo IUAA Questo adesivo viene usato per indicare il rinnovo di un Marchio. Contiene le seguenti informazioni: - simbolo IUAA; - data della prova di controllo (mese e anno); - firma del Delegato nazionale; - una nota che avverte che l'adesivo deve essere incollato dietro al Certificato del Marchio originale. (Vedere punto A8.2.2 per la concessione dell'Adesivo UIAA).
A8 REGOLE PER L'ASSEGNAZIONE, IL RINNOVO E IL RITIRO DEL MARCHIO UIAA
A8.1 Assegnazione del Marchio
A8.1.1 Solo il costruttore può richiedere il Marchio UIAA.
A8.1.2 Il costruttore presenta la sua richiesta al Delegato Nazionale ed allega una copia del rapporto di prova positivo emesso da un laboratorio riconosciuto. Il rapporto di prova non deve avere una data antecedente di più di sei mesi.
A8.1.3 Il costruttore deve sostenere tutte le spese delle prove.
A8.1.4 Un Consiglio di Approvazione può ordinare in ogni momento una nuova prova, qualora avesse motivo di credere che i requisiti delle norme non siano più rispettati.
A8.2 Rinnovo della concessione del Marchio.
A8.2.1 Il rinnovo del marchio richiederà la ripetizione delle prove eseguite per la prima concessione, a meno che le norme non specifichino altrimenti. I rinnovi avvengono ogni due anni. La prova deve avvenire non più di tre mesi prima o di tre mesi dopo la data di scadenza.
A8.2.2 Il costruttore invia il suo prodotto, prelevato dalla produzione corrente, ad un laboratorio approvato IUAA.
A8.2.3 Il laboratorio approvato UIAA esegue la prova di controllo e invia il rapporto al costruttore, che lo inoltra poi al Delegato Nazionale.
A8.2.4 Quando la prova di controllo è positiva, il Delegato Nazionale compila due adesivi UIAA (vedere A7.6). Questi saranno applicati uno sul retro del certificato originale in possesso del costruttore e l'altro sul retro della copia in possesso del Delegato Nazionale.
A8.2.5 In caso di modifica delle norme, il costruttore potrà continuare la produzione basandosi sulle vecchie norme per un periodo di sei mesi dopo la pubblicazione delle nuove norme.
A8.3 Ritiro del Marchio
A8.3.1 Esistono tre casi in cui il Marchio può essere ritirato: a) quando il prodotto non rispetta più i requisiti delle norme (vedere A6.7); b) quando il Marchio è scaduto e non è stato rinnovato entro tre mesi dalla data di scadenza; c) quando il costruttore non ha pagato la sua quota di socio commerciale (vedere A4.3.4).
A9 REGOLAMENTI PER L'USO DEL MARCHIO UIAA
A9.1 Il Marchio UIAA può essere usato soltanto per prodotti ai quali sia stato concesso il Marchio UIAA.
A9.2 Secondo il caso, il Simbolo UIAA viene apposto direttamente sul prodotto o su un etichetta allegata, come specificato nelle norme.
A9.3 I prodotti venduti con il Marchio UIAA devono portare indicazioni che permettano di identificare il costruttore. Queste indicazioni possono essere un Marchio di fabbrica o un nome depositato.
A9.4 Il costruttore in possesso del Marchio non ha il diritto di modificare la denominazione o il tipo di un prodotto contraddistinto dal marchio UIAA senza prima avvertire il Consiglio di Approvazione.
A9.5 Il costruttore si impegna a fornire al Delegato nazionale tutti i cataloghi che includano suoi prodotti contraddistinti dal Marchio UIAA.
A9.6 Tutti i detentori del Marchio riceveranno gratuitamente, tramite il Delegato Nazionale, copia del Bollettino UIAA e di altre pubblicazioni ufficiali che riguardino il Marchio.
A9.7 Un costruttore può vendere prodotti con il Marchio UIAA sotto un nuovo nome, ma deve chiedere un'estensione del Marchio.
A9.8 L'estensione del Marchio deve essere richiesta dal Delegato Nazionale del Paese in cui risiede il costruttore. Se l'estensione di Marchio viene richiesta per un altro Paese, se deve inviare una copia dell'estensione del Marchio al Delegato Nazionale del Paese interessato.
A9.9 Il costruttore è responsabile del corretto uso dell'estensione di Marchio e, in caso di cattivo uso, può perdere il suo Marchio originale.
A9.10 Il costruttore che vuole rinunciare ad un Marchio UIAA deve avvertire il Delegato Nazionale.
V. VARIE
Al0 LABORATORI APPROVATI UIAA
A10.1 Un laboratorio approvato deve essere adeguatamente attrezzato per poter svolgere le prove in questione e deve possedere un carattere ufficiale: Università, Esercito, Camera di Commercio, ecc.
A10.2 Con il termine "ufficiale" si intende un riconoscimento ufficiale o una buona reputazione di competenza e di indipendenza commerciale.
A10.3 La Commissione per la Sicurezza approva o rifiuta un laboratorio proposto dal Delegato nazionale. Prima di dare l'approvazione, il Delegato Nazionale ha la possibilità di visitare il laboratorio per effettuare un controllo. In caso di rifiuto di un laboratorio, la Commissione per la Sicurezza deve giustificare la sua decisione.
A10.4 L'elenco dei laboratori approvati UIAA è fornito nell'allegato II e sarà tenuto aggiornato.
A11 PUBBLICAZIONI UFFICIALI
A11.1 I regolamenti e le norme, scritti in tre lingue (inglese, francese e tedesco), sono emessi e aggiornati dalla Commissione per la Sicurezza.
A11.2 La pubblicazione dei regolamenti e delle norme viene effettuata dal Legale dell'UIAA. Su ogni edizione sarà apposta la data di pubblicazione.
A11.3 Si considerano valide soltanto le pubblicazioni dell'UIAA.
A12 DEFINIZIONI
A12.l Il Simbolo UIAA è illustrato nella Figura A1 (allegato I).
A12.2 I Direttori Tecnici sono definiti nelle "Norme delle Commissioni", Capitolo B, articoli 3.4 e 3.5 (allegato III).
A12.3 Il Delegato Nazionale è definito al punto A3.1. A12.4 I Consigli di Approvazione sono definiti nella sezione III.
A12.5 Il Legale dell'UIAA è il membro del Comitato UIAA responsabile delle questioni legali e del Marchio UIAA.
A12.6 Il Marchio UIAA è definito nella sezione IV.
A12.7 L'adesivo UIAA è definito nel punto A7.6.
A12.8 I laboratori approvati UIAA sono definiti nel punto Al0 (allegato II).